Art. 1

In vigore dal 12 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella B allegata al provvedimento in parola; Vedute le unite richieste dell'Università di Roma in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari; Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti; Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare otto posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Otto dei dodici posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue: UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: istituto di patologia generale.............. posti n. 1 clinica odontoiatrica (per la seconda cattedra...... posti n. 1 seconda clinica ostetrica e ginecologica......... posti n. 2 istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la cattedra di medicina del lavoro - servizio di sorveglianza medica).................. posti n. 1 quarta clinica chirurgica................. posti n. 2 istituto di fisiologia umana (per la cattedra di tecnica fisiologica)......... posti n. 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 75
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-04;303#art-1

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