Art. 1

In vigore dal 22 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Visto l'art. 48 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, esiste la necessaria disponibilità; Considerato che ai fini della gestione in forma sperimentale del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è opportuno indicare, ancorchè con carattere non vincolante, anche il volume delle prevedibili operazioni di cassa, a fronte delle corrispondenti variazioni in termini di competenza; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il prelevamento di L. 1.000.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario (tra parentesi le variazioni relative al bilancio di cassa): Ministero delle finanze: Cap. 4603. - Indennità, ecc. per missioni, ecc.... L. 400.000.000 (400.000.000) Ministero dell'interno: Cap. 2629. - Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc... L. 600.000.000 (600.000.000) L. 1.000.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 marzo 1979 PERTINI PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-16;102#art-1

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