Art. 1

In vigore dal 31 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 267, 268, 269 e 270, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 267. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di chirurgia vascolare e conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia vascolare. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 268. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 269. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III. Art. 270. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sugli insegnamenti impartiti durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979 Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 199
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-14;371#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. | Portale Normativo