Art. 1
In vigore dal 15 ago 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 202 e 203, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 202. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Art. 203. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecniche di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno: (comune alla radioterapia oncologica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).
4° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica, (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) oncologia generale;
b) oncologia clinica (I);
c) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
a) oncologia clinica (II);
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto ritenuto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di 60, da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2.
La frequenza pratica è obbligatoria (10 mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi, per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1979
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 82
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-14;312#art-1