Art. 1
In vigore dal 28 apr 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 14 dicembre 1978, n. 798;
Visto l'accordo preliminare intervenuto il 28 giugno 1977, confermato il 28 ottobre 1977, fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale funzionari direttivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1977, n. 1271;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Le normali misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale, di cui all' della legge 3 luglio 1970, n. 483, da corrispondere, a decorrere dal 1 luglio 1978, al personale non dirigente che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono indicate, per ciascuna qualifica, nella tabella allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-03-09;121#art-1