Art. 1

In vigore dal 14 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche all'ordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; Considerato che con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, è stato soppresso erroneamente l'intero settimo comma dell'art. 106 relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell'Università del Sacro Cuore di Milano anziché la sola frase: "Non sono ammesse abbreviazioni di corso salvo decisioni particolari in merito da parte del consiglio di facoltà", come richiesto dai competenti organi accademici; Riconosciuta di conseguenza la necessità di apportare le dovute rettifiche al suddetto provvedimento; Decreta: Il decreto presidenziale del 31 ottobre 1977, n. 1260, è rettificato nel senso che deve ritenersi soppresso non l'intero settimo comma dell'art. 106 della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, bensì esclusivamente la prima frase: "Non sono ammesse abbreviazioni di corso, salvo decisioni particolari in merito da parte del consiglio di facoltà", come richiesto dai competenti organi accademici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979 Registro n. 77 Istruzione, foglio n. 50
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-12;529#art-1

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