Art. 3
In vigore dal 4 apr 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni di cui agli , salvo quanto stabilito nei successivi commi, hanno effetto dal 1 aprile 1979.
La modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima nota, si applica dal 1 luglio 1979; quella apportata all'art. 29 dello stesso decreto, concernente l'elenco dei fornitori, si applica a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 1980; quelle apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Le integrazioni e correzioni apportate agli , n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al n. 6) della parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità:
1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri iscritti si intendone compresi nella esenzione già prevista per le prestazioni previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
Restano salve le disposizioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che stabiliscono aliquote diverse da quelle indicate nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le occorrenti disposizioni transitorie e di attuazione, anche per quanto concerne la dichiarazione relativa alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel primo trimestre dell'anno 1979 e alle altre operazioni effettuate dai contribuenti nel trimestre stesso, nonché il trattamento delle operazioni effettuate a partire dal 1 aprile 1979 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
FORLANI - BONIFACIO -
ROGNONI - PANDOLFI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 5
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 10) che le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-29;24#art-3