Art. 2

In vigore dal 22 mar 1979
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1979 PERTINI BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-01-16;77#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431. | Portale Normativo