Art. 1
In vigore dal 8 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico
È istituito in Fukuoka (Giappone) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Tokyo e con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Kyushu (con le prefetture di Fukuoka, Kagashima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita e Saga), l'isola di Okinawa (con la prefettura di Okinawa) e la provincia di Yamaguchi nell'isola di Honshu (con la prefettura di Yamaguchi).
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1978
PERTINI
FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979
Registro n. 462 Esteri, foglio n. 277
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-13;966#art-1