Art. 9
In vigore dal 13 ott 1979
Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilità di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali.
Il comitato tecnico di cui al precedente decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari, nonché di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.
L'anno conclusivo degli studi secondari - opzione magistrale o pedagogica - sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-23;1106#art-9