Art. 5
In vigore dal 3 dic 1978
L'importo di L. 10.000, le integrazioni della tredicesima mensilità e gli altri importi di cui al presente decreto sono assoggettati alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali.
L'importo di L. 10.000 e quelli di cui ai precedenti si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposti ad un sol titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Le integrazioni della tredicesima mensilità sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la mensilità stessa non competa in misura intera.
Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, a norma delle vigenti disposizioni, spetta una retribuzione ragguagliata alla effettiva durata del servizio, l'importo di L. 10.000 è corrisposto in proporzione. Parimenti in proporzione è corrisposto l'importo di L. 10.000 per il personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-11-17;711#art-5