Art. 1
In vigore dal 8 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 108, relativo alla scuola di specializzazione in patologia generale, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 108. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale.
Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.
La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazioni.
La frequenza alla scuola è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale".
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico".
L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
I BIENNIO
(Propedeutico)
1° Anno:
istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunopatologia e analisi immunologiche;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).
II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale")
3° Anno:
diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale II (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici)
4° Anno:
diagnostica oncologica diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
II BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico")
3° Anno:
tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
statistica e biometria;
culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali;
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
L'art. 109, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 109. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo e fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 110. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia, o in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica: gli anni di studi necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica: gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati;
fotodocumentazioni e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla radioterapia oncologica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune a radiodiagnostica):
anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.
3° Anno:
oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche.
4° Anno:
oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di ottantaquattro da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dal presente statuto.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 111. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è complessivamente di cinquantaquattro iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
anatomia patologica dell'apparato vascolare;
semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno:
patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno:
nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
terapia chirurgica delle malattie vascolari;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.
4° Anno:
informatica medica;
rianimazione e terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica I;
epidemiologia delle malattie vascolari;
elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.
5° Anno:
elementi di bioingegneria applicata al circolo;
principi e tecnica di circolazione extracorporea;
terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica II;
tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.
L'ultimo comma dell'art. 112, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1269, è soppresso e sostituito dal seguente:
"Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione".
L'art. 114, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 114. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di psicologia generale e clinica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di diciotto per anno di corso e complessivamente di settanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia;
elementi di genetica e biochimica;
struttura e funzioni integrative del SNC;
neurologia clinica;
clinica psichiatrica I.
2° Anno:
psicopatologia e psicodinamica;
psicoterapia I;
psicofarmacologia;
psicofarmacoterapia;
clinica psichiatrica II.
3° Anno:
psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
psichiatria sociale I;
psichiatria infantile;
psicoterapia II;
clinica psichiatrica III.
4° Anno:
psicosomatica;
psichiatria sociale II;
psichiatria forense;
psicoterapia III;
clinica psichiatrica IV.
Note esplicative:
1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.
2) Neurologia clinica: tale insegnamento annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.
3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche di elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.
4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.
5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica e strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.
6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.
7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette malattie psicosomatiche.
È obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'attività nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.
L'art. 116, relativo alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di medicina nucleare ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.
Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.
Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:
1° Anno:
fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno:
teoria dei traccianti;
elementi di radiochimica;
applicazione di diagnostica I;
tecniche di misura di radioattività.
3° Anno:
applicazioni di diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.
La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.
L'art. 119, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Art. 119. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva I.
4° Anno:
clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva II;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.
Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso.
Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio o triennio.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio e del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 156. - La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di 32 iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio II;
clinica della tubercolosi II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
4° Anno:
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio III clinica della tubercolosi III.
I corsi possono essere completati da insegnamenti complementari scelti tra i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.
I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al 4° anno) e da turni di internato, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.
Alla fine del 4° anno gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 14
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-31;965#art-1