Art. 1

In vigore dal 12 mag 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 ottobre 1978; Considerato che il quarto comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica presenta errori materiali; Considerata pertanto la necessità di procedere alla rettifica di detti errori; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Il quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 632 del 19 giugno 1978, di cui alle premesse è rettificato come segue: "Gli studenti che non usufruiscono di assegno di studio per mancanza di merito scolastico, pur essendo nelle condizioni di reddito per usufruirne, dovranno versare, ove ammessi, una quota pari a quella ceduta dagli studenti per effetto del primo comma del presente articolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1979 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 120
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Art. 1 Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, concernente costituzione di un centro residenziale presso l'Universita' degli studi della Calabria. | Portale Normativo