Art. 1
In vigore dal 23 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo stauto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzionne superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il regio-decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esporti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;
la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;
la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
la scuola di specializzazione in clinica pediatrica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria.
Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive.
Gli articoli 170, 171 e 172, concernenti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione
Art. 170. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 171. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia (I);
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.
2° Anno:
anestesiologia (II);
terapia antalgica;
rianimazione (I);
esercitazioni pratiche.
3° Anno:
rianimazione (II);
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.
Art. 172. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 176, 177 e 178, concernenti la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 176. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di malattie cardiovascolare e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso, e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 177. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).
2° Anno:
1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
Art. 178. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
Gli articoli 186 e 187, concernenti la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia
Art. 186. - La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di 4 (quattro) anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di sessantotto complessivamente e di diciassette per ogni anno di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 187. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica (I);
h) lingua straniera (inglese) (I).
2° Anno:
a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche (I);
c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica (II);
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) (II).
3° Anno:
a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologia;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche (II);
e) operazioni ginecologiche (I);
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica (I);
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) (III).
4° Anno:
a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche (II);
f) clinica ostetrica e ginecologica (II);
g) lingua straniera (inglese) (IV).
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 188, 189 e 190, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in pediatria
Art. 188. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso gli istituti universitari di pediatria e conferisce il diploma di specialista in pediatria.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di trentotto per anno di corso e complessivamente di centocinquantadue per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 189. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica (I).
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia (I);
chirurgia pediatrica (I);
pediatria preventiva e sociale (I);
clinica pediatrica (II).
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia (II);
chirurgia pediatrica (II);
pediatria preventiva e sociale (II);
cardiologia (I);
endocrinologia (I);
ematologia (I);
immunologia (I);
gastroenterologia (I);
clinica pediatrica (III).
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia (II);
endocrinologia (II);
ematologia (II);
immunologia (II);
gastroenterologia (II);
clinica pediatrica (IV).
Art. 190. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 245 e 246, concernenti la scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 245. - La scuola ha la durata non abbreviabile di tre anni. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 246 La scuola ha la sede nell'istituto di medicina interna dell'Università.
L'ultimo comma dell'art. 252 della stessa scuola di specializzazione in endocrinologia è soppresso e sostituito dal seguente:
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo di iscritti è di ventiquattro, otto per anno.
La selezione dei candidati viene eseguita mediante esame scritto ed orale di ammissione.
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 306. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la cattedra di malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Art. 307. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 308. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 309. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 310. - Il numero massimo di allievi è di quattordici complessivamente per i quattro anni di corso ed in particolare di quattro nei primi due anni e di tre negli altri due anni.
Art. 311. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 312. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
1) tecniche batteriologiche e micologia applicate alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.
3° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (I);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (II);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 313. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Art. 314. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità.
Art. 315. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 368
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-31;1003#art-1