Art. 1

In vigore dal 22 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio: Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 187. - La scuola ha sede presso la clinica medica generale dell'Università ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Art. 188. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 189. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio è la laurea in medicina e chirurgia. Art. 190. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di trenta unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami (prova scritta). Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 191. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre. Art. 192. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno avere sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il primo anno e così pure per il passaggio dal secondo al terzo anno. Art. 193. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti e tre anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Art. 194. - Alla fine del triennio gli specializzandi, che avranno superato tutte le materie, per il conseguimento del diploma prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie di insegnamento e sosterranno un esame generale di profitto con una apposita commissione presieduta dal direttore della scuola. Art. 195. - La scuola sarà disciplinata inoltre dalle norme generali stabilite per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 196. - Le materie del corso sono le seguenti: anatomia e citomorfologia funzionale; auxologia e auxopatie metaboliche (complementare); clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale); dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di biometria e statistica (complementare); elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio; oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); patologia molecolare; patologia sperimentale metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). Art. 197. - Le materie sopra elencate sono così distribuite: 1° Anno: anatomia e citomorfologia funzionale; elementi genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; patologia molecolare; fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di biometria e di statistica (complementare); auxologia e auxopatie metaboliche (complementare). 2° Anno: patologia sperimentale metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1979 Registro n. 9 istruzione, foglio n. 369
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-31;1002#art-1

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