Art. 1

In vigore dal 10 lug 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 129 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti: istituto di patologia chirurgica veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti: a) patologia chirurgica veterinaria e podologia; b) medicina operatoria veterinaria; c) radiologia veterinaria; istituto di fisiologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti: a) fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica; b) fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica; c) endocrinologia degli animali domestici; istituto di farmacologia e tossicologia veterinaria, a cui afferiscono i seguenti insegnamenti: a) farmacologia e farmacodinamica veterinaria; b) tossicologia veterinaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1979 Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 332
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-30;1083#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. | Portale Normativo