Art. 1
In vigore dal 2 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
biologia molecolare;
radiologia sperimentale;
radiobiologia veterinaria;
zooeconomia.
Gli articoli 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 e 343, relativi all'ordinamento degli studi della scuola speciale di servizio sociale, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola speciale di servizio sociale
Art. 333. - Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è istituita una scuola speciale di servizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare l'esercizio della professione di assistente sociale, mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con tirocini, esercitazioni o seminari interdisciplinari.
La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.
Art. 334. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto un titolo di scuola media superiore valido per la immatricolazione a un corso universitario.
Art. 336. - Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti delle materie di insegnamento, da un rappresentante di ciascuno degli enti o privati finanziatori della scuola da questi designato, dagli assistenti ai corsi, da due studenti di ognuno dei corsi, eletti all'interno dei rispettivi corsi e dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che funge anche da segretario.
Il consiglio delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola.
Il consiglio viene convocato dal direttore e si riunisce di diritto all'inizio e alla fine di ciascun anno accademico e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero almeno un quinto del consiglio ne faccia richiesta scritta al direttore, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Art. 337. - Il direttore della scuola è un professore della facoltà di giurisprudenza nominato dal rettore, su proposta della facoltà; dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.
Art. 338. - I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e gli assistenti ai corsi sono nominati dal rettore su proposta del direttore.
I docenti della scuola sono scelti tra i professori e gli assistenti dell'Università di Parma e fra coloro che siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.
L'assistenza alle esercitazioni, ai tirocini professionali e ai seminari è affidata agli assistenti ai corsi, la cui attività è coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.
Il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e gli assistenti ai corsi debbono possedere il diploma di assistente sociale.
Art. 339. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.
L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami.
Art. 340. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto di famiglia e di legislazione minorile;
diritto del lavoro e legislazione sociale;
economia politica;
storia delle dottrine politiche e sociali;
politica sociale;
amministrazione dei servizi sociali;
sociologia (biennale);
metodologia della ricerca sociale (biennale);
psicologia;
psicologia sociale;
Igiene mentale;
medicina preventiva e sociale;
metodologia del servizio sociale (triennale).
La didattica è articolata in corsi di insegnamento, seminari anche interdisciplinari, lavoro e ricerche di gruppo.
I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di lavoro sociale, tramite l'inserimento dello studente in situazioni operanti vengono effettuati nei singoli anni di corso sotto la guida di "supervisori".
Art. 341. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore.
Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.
L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta fra le materie d'insegnamento della scuola. La discussione ha luogo davanti ad una commissione di sette membri nominati dal rettore, su proposta del direttore.
L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno sei mesi prima della discussione.
Art. 342. - La scuola potrà avere un regolamento da approvare dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-27;950#art-1