Art. 1
In vigore dal 1 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 267 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale presso la facoltà di ingegneria.
Scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale
Art. 268. - Presso la facoltà di ingegneria di Bari viene istituita una scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale con il fine di formare sia una più specializzata e approfondita preparazione integrativa di quella universitaria, sia una più vasta e diffusa conoscenza nonché di promuovere studi e ricerche inerenti all'insediamento umano e all'ordinato assetto del territorio.
Art. 269. - I docenti di ciascun corso saranno scelti tra i professori di ruolo o incaricati, nonché tra esperti cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità e verranno nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola sentito il consiglio della facoltà e su parere conforme dei consigli di facoltà per le rispettive competenze indicate al successivo art.
271. La durata dell'incarico di insegnamento avrà di regola validità biennale oppure inferiore in relazione a particolari esigenze scientifiche.
Il consiglio della scuola sarà costituito dai docenti della scuola, da un rappresentante del mondo del lavoro, da un rappresentante dell'imprenditoria e da un rappresentante della cultura proposti dalla regione Puglia e nominati con decreto rettorale.
Il rettore nominerà il direttore della scuola su proposta del consiglio della stessa che lo sceglierà tra i suoi docenti. La nomina valida per un triennio non sarà rinnovabile.
Art. 270. - L'iscrizione ai corsi è riservata a laureati italiani in ingegneria civile o in architettura e stranieri in titoli equivalenti nonché ai laureati funzionari dipendenti di amministrazioni pubbliche o cultori, italiani e stranieri, operanti in settori disciplinari afferenti allo studio e all'organizzazione della città e del territorio.
Art. 271. - La scuola attuerà corsi della durata complessiva di due anni secondo proprio calendario.
Ogni corso comprenderà gli insegnamenti di cui al seguente elenco nei due anni di frequenza:
storia della città e del territorio (annuale) I;
economia urbana e territoriale (2 semestri) I e II;
progettazione urbanistica e disegno urbano (biennale) I e II;
comunicazioni e trasporti (2 semestri) I e II;
pianificazione territoriale (annuale) II;
risanamento e recupero urbano (annuale) II;
impianti tecnici ed igiene territoriale (semestrale) II;
geotecnica e idrogeologia (annuale) I;
modelli matematici per la pianificazione del territorio (semestrale) I;
diritto urbanistico (2 semestri) I e II;
statistica ed econometria (2 semestri) I e II;
economia politica e programmazione (annuale) II;
geografia urbana e territoriale (semestrale) I;
ecologia e difesa dell'ambiente (annuale) I;
sociologia urbana e rurale (2 semestri) I e II;
valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale (semestrale) II.
Ai fini di quanto disposto all'art. 2 i pareri di competenza sono demandati ai sottonotati consigli di facoltà dell'Università di Bari:
facoltà di ingegneria: insegnamenti 1 - 10;
facoltà di economia e commercio: insegnamenti 11 -14;
facoltà di lettere e filosofia: insegnamenti 15 - 16.
Art. 272. - Ogni insegnamento, sia annuale sia semestrale, comporterà un esame finale, ovvero un colloquio annuale ed un esame finale, se biennale.
Alla fine del corso gli insegnanti dovranno attestare, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola, la frequenza degli iscritti ai corsi.
Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova finale costituita dalla presentazione e discussione di un lavoro individuale ed originale a carattere progettuale, critico, teorico in relazione al titolo da conseguire.
Art. 273. - Ai partecipanti ai corsi, i quali abbiano regolarmente frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami, verranno rilasciati i seguenti titoli: a) diploma di qualificazione di ingegnere o architetto urbanista ai partecipanti i quali, essendo forniti della corrispondente laurea, ovvero del titolo straniero equivalente, abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami e la prova finale; b) attestato di esperto in urbanistica, corredato dal curriculum scolastico completo e dallo elenco degli esami superati, ai partecipanti i quali abbiano sostenuto con esito favorevole un numero di esami non inferiore ai 2/3 delle materie istituite presso la scuola, nonché la prova finale.
Art. 274. - Le commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui saranno nominate dal direttore della scuola e saranno costituite da tre membri scelti tra i docenti della scuola; peraltro un membro di ciascuna commissione potrà essere scelto al di fuori dei docenti della scuola.
La prova finale verrà sostenuta davanti ad una commissione di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, e composta, in maggioranza, da insegnanti della scuola stessa.
Art. 275. - Il numero massimo degli iscritti, le norme di ammissione e di frequenza, il programma ed il contenuto dei corsi e delle ricerche da svolgere saranno stabiliti annualmente dal consiglio.
L'ammissione dei partecipanti ai corsi avverrà mediante pubblico concorso bandito annualmente dalla scuola entro il 31 luglio. La valutazione sarà fatta in base a titoli relativi all'attività svolta dai candidati presso gli istituti universitari (tesi di laurea; studi; ricerche; progetti; programmi e pubblicazioni relativi ad argomenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché all'assetto della società e dell'ambiente) ovvero nell'espletamento di funzioni tecnico-amministrative pubbliche.
Art. 276. - Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari; eventuali contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, su proposta del consiglio della scuola.
I partecipanti potranno usufruire di eventuali borse di studio, di premi conferiti dal consiglio della scuola dietro proposta del direttore, in misura e numero relativi alle possibilità finanziarie della scuola.
Art. 277. - Sono utilizzabili le attrezzature didattiche scientifiche già a disposizione dell'istituto di architettura e urbanistica della facoltà di ingegneria e negli altri: istituti interessati nella stessa facoltà.
Le attrezzature didattiche e scientifiche utilizzabili per i corsi di statistica ed econometria, economia politica e programmazione, geografia urbana e territoriale, ecologia e difesa dell'ambiente saranno messi a disposizione dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, e quelle per il corso di sociologia urbana e rurale e valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale dalla facoltà di lettere e filosofia della stessa Università.
I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facoltà e del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e società pubbliche e private interessati ai problemi della pianificazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-27;949#art-1