Art. 1

In vigore dal 23 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 237, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia dell'arte, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente: La scuola ha durata triennale ed ha lo scopo di promuovere la formazione degli specialisti della materia. A tale scopo raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti: Materie fondamentali: archeologia cristiana; storia dell'arte bizantina; storia dell'arte medioevale; storia dell'arte moderna; storia dell'arte contemporanea; storia dell'architettura e dell'urbanistica; storia della critica d'arte. Materie integrative: archeologia e storia dell'arte greca e romana; estetica; numismatica; paleografia e diplomatica; storia dell'arte del Medio e Estremo Oriente; storia dell'arte fiamminga e olandese; storia dell'arte musulmana e copta; storia della grafica; storia della miniatura; storia delle arti applicate; storia delle tecniche artistiche e del restauro. Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere, in materie letterarie, in architettura: l'ammissione, oltre ai titoli di studio prescritti e al superamento della prova preliminare di traduzione a vista da almeno due lingue, previsto dall'art. 221 dello statuto dell'Università, è subordinata alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed eventualmente ad una prova di esame sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente sulle materie fondamentali. L'art. 238, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel modo seguente: Alla prima riga è soppressa la parola "scientifico". Il terzo comma è integrato con le seguenti parole: "fermo restando che sarà preparata nell'ambito di diversa materia". L'art. 239 è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 298
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-27;930#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. | Portale Normativo