Art. 1
In vigore dal 23 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 237, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in storia dell'arte, annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è abrogato e sostituito dal seguente:
La scuola ha durata triennale ed ha lo scopo di promuovere la formazione degli specialisti della materia.
A tale scopo raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:
Materie fondamentali:
archeologia cristiana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'architettura e dell'urbanistica;
storia della critica d'arte.
Materie integrative:
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
estetica;
numismatica;
paleografia e diplomatica;
storia dell'arte del Medio e Estremo Oriente;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia dell'arte musulmana e copta;
storia della grafica;
storia della miniatura;
storia delle arti applicate;
storia delle tecniche artistiche e del restauro.
Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere, in materie letterarie, in architettura: l'ammissione, oltre ai titoli di studio prescritti e al superamento della prova preliminare di traduzione a vista da almeno due lingue, previsto dall'art. 221 dello statuto dell'Università, è subordinata alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ed eventualmente ad una prova di esame sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente sulle materie fondamentali.
L'art. 238, relativo alla suddetta scuola, è modificato nel modo seguente:
Alla prima riga è soppressa la parola "scientifico".
Il terzo comma è integrato con le seguenti parole:
"fermo restando che sarà preparata nell'ambito di diversa materia".
L'art. 239 è soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 298
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-27;930#art-1