Art. 2
In vigore dal 17 nov 1978
Il quarto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-18;668#art-2