Art. 1

In vigore dal 18 giu 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 107, concernente la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è abrogato e sostituito dal seguente: La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatistica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I; anatomia ed istologia patologica I; fisiopatologia e semeiotica digestiva I; radiologia e medicina nucleare I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II; anatomia ed istologia patologica II; fisiopatologia e semeiotica digestiva II; radiologia e medicina nucleare II; endoscopia digestiva II. 4° Anno: clinica medica generale III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III; endoscopia digestiva; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni oltre che il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in altri istituti clinici o in reparti ospedalieri di gastroenterologia conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Potranno essere aggiunte alle materie fondamentali obbligatorie, alcune materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: per le materie biennali e triennali sarà sostenuto un unico esame per ciascuna materia alla fine del biennio o triennio. Gli allievi del primo, del secondo e del terzo anno, per essere ammessi rispettivamente al secondo, terzo e quarto anno devono avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. La scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli 111, 112, 113 e 114 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale. L'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è abrogato e sostituito dal seguente: Il corso della scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso l'istituto di clinica neurologica. Alla scuola non potranno essere iscritti più di cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso, previa ammissione per titoli ed esami. Gli articoli 130, 131, 132, 133 e 134, concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, che muta la denominazione in quella di chirurgia pediatrica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica Art. 130. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è fissata in cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 131. - Possono ottenere l'iscrizione alla scuola solo i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami (prova scritta su argomenti medicochirurgici generali). È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. Alla scuola non possono essere ammessi più di tre allievi per ciascun anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 132. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 133. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia e genetica delle malformazioni congenite; anatomia patologica generale (biennale); diagnostica radiologica e nucleare generale; anestesiologia; clinica pediatrica (biennale); patologia e clinica chirurgica generale (biennale). 2° Anno: patologia e clinica chirurgica generale (biennale); rianimazione e terapia intensiva (biennale); anatomia patologica generale (biennale); diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili; clinica pediatrica (biennale). 3° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale); endocrinologia pediatrica; tecnica chirurgica generale; rianimazione e terapia intensiva (biennale); chirurgia neonatale. 4° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale); neurochirurgia pediatrica; tecnica chirurgica pediatrica; ortopedia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica. 5° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale); otorinolaringoiatria pediatrica; cardiochirurgia pediatrica; urologia pediatrica. Art. 134. - Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali, il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di specializzazione, gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia pediatrica e sostenere l'esame di diploma. Gli articoli 149, 150, 151 e 152, concernenti la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 149. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, differenziato in uno dei cinque orientamenti di cui all'articolo successivo. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 150. - Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente: a) sanità pubblica; b) igiene e tecnica ospedaliera; c) igiene del lavoro; d) igiene e medicina scolastica; e) laboratorio. È concessa l'iscrizione al terzo anno di altro orientamento a chi abbia già conseguito il diploma di specialità in uno degli orientamenti previsti, seguendo il piano di studi proposto nel presente statuto. Art. 151. - Il piano di studi è il seguente: PRIMO BIENNIO 1° Anno: metodologia statistica e biometria; educazione sanitaria; psicologia; microbiologia ed immunologia I; parassitologia; profilassi generale; epidemiologia generale e metodologia; sociologia medica ed antropologia culturale. 2° Anno: microbiologia e immunologia II; patologia e clinica delle malattie infettive; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I; patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I; demografia e statistica sanitaria; legislazione e programmazione sanitaria. SECONDO BIENNIO a) Orientamento di sanità pubblica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene dell'età evolutiva; igiene del lavoro; igiene ed assistenza dell'anziano. 4° Anno: igiene edilizia e dell'aggregato urbano; igiene ospedaliera; organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; medicina di comunità; economia sanitaria; elementi di diritto amministrativo. b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici; igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera; organizzazione e funzionamento degli ospedali I; elementi di diritto e legislazione ospedaliera. 4° Anno: organizzazione e funzionamento degli ospedali II; compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria; formazione professionale e compiti del personale ospedaliero; programmazione ospedaliera e medicina di comunità; assistenza psichiatrica; aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo; aspetti economici della gestione ospedaliera. c) Orientamento di igiene del lavoro. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro; tecnica ed economia degli impianti industriali; tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; igiene dell'ambiente di lavoro I. 4° Anno: igiene dell'ambiente di lavoro II; elementi di diritto e legislazione del lavoro; psicologia del lavoro; prevenzione degli infortuni; politica del territorio ed insediamenti industriali; igiene del lavoro e medicina di comunità. d) Orientamento di igiene e medicina scolastica. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; clinica delle malattie dell'età evolutiva; epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva; igiene degli alimenti e della nutrizione; auxologia normale e patologica; psicologia dell'età evolutiva. 4° Anno: servizi di medicina scolastica; edilizia ed arredamento scolastico; elementi di pedagogia; assistenza parascolastica; educazione sanitaria nella scuola; legislazione scolastica; igiene mentale. e) Orientamento di laboratorio. 3° Anno: epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II; epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II; igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I; metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I; microscopia applicata all'igiene; elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I. 4° Anno: metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II; accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II; strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II; ispezione e controllo degli alimenti; elementi di informatica. Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti. I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti: Materie complementari: automazione del sistema ospedaliero; biochimica applicata; climatologia; diritto sanitario internazionale; elementi di medicina legale; genetica umana; geologia applicata all'igiene; idrologia; igiene dei climi tropicali; igiene dei trasporti; igiene rurale; istituzioni di matematiche; micologia; radioprotezionistica; igiene militare. Art. 152. - A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università. I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno: per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in neurochirurgia, anatomia patologica, chirurgia vascolare: Scuola di specializzazione in neurochirurgia Art. 157. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della Università e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Art. 158. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 159. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 160. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 161. - Il numero massimo degli allievi e di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi. Art. 162. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 163. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; semeiotica e clinica neurologica; elementi di psichiatria; clinica neurochirurgica I. 2° Anno: neuro-oftalmologia; neuro-otoiatria; neurofisiologia clinica; clinica neurochirurgica II. 3° Anno: neuroanestesia e rianimazione; neuropatologia; neuroradiologia I; clinica neurochirurgica III. 4° Anno: neuroradiologia II; neurotraumatologia; tecniche operatorie I; clinica neurochirurgica IV. 5° Anno: neurochirurgia funzionale e stereotassica; neurochirurgia infantile; tecniche operatorie II; clinica neurochirurgica V. Art. 164. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 165. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 166. - La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 167. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 168. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 169. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 170. - Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 171. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 172. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dall'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I. 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica I; 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II. 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica II; 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.. Art. 173. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 174. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica. Scuola di specializzazione in anatomia patologica Art. 175. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. Art. 176. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 177. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 178. - La durata del corso di studio è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 179. - Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 180. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 181. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia patologica sistematica I; tecnica delle autopsie; diagnostica anatomo-patologica macroscopica I; tecniche istologiche ed istochimiche. 2° Anno: anatomia patologica sistematica II; diagnostica anatomo-patologica macroscopica II; diagnostica istopatologica I; tecniche e diagnostica citologica e citogenetica. 3° Anno: diagnostica istopatologica II; tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale; immunopatologia. 4° Anno: diagnostica istopatologica III; diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale; diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria; applicazioni statistiche ed epidemiologiche. Art. 182. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 183. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. L'ordinamento della scuola di specializzazione in puericultura istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915, è integrato con il seguente nuovo comma: Gli allievi, per essere ammessi agli esami di corso successivi al primo, debbono aver superato; per singola materia, tutti gli esami dell'anno precedente. Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di puericultura o di pediatria preventiva, previamente concordata con il direttore della scuola. Per essere ammessi all'esame di diploma, gli specializzandi dovranno aver superato tutti gli esami dei primi due anni ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al tirocinio pratico previsto per il terzo anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978 Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 308

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;881#art-1

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