Art. 1
In vigore dal 26 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;
Sentita la regione Puglia;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1978
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 116
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;873#art-1