Art. 1

In vigore dal 26 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza è difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889; Visto l'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro; Sentita la regione Basilicata; Decreta: L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978 PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1978 Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 117
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;872#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo