Art. 2
In vigore dal 21 ott 1978
Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall' è sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero da un esemplare della relativa fattura sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di primo ingresso nel territorio dello Stato.
I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla bolletta di esportazione ovvero da un esemplare della fattura o, in mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'; in quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale, è restituito all'emittente a cura del vettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-06;627#art-2