Art. 1

In vigore dal 12 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 156. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università cattolica del Sacro Cuore si propone: a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e dell'educazione fisica; b) di preparare adeguatamente, sotto l'aspetto teorico e dell'applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport. Art. 157. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria: esso ha la sua sede presso gli istituti di fisiologia umana e di medicina del lavoro. Il numero massimo degli allievi sarà di dieci per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione. Non sono previste abbreviazioni di corso. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 158. - L'ordine degli studi è il seguente: 1° Anno: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; biochimica ed energetica muscolare; antropometria e auxologia; psicologia applicata allo sport; storia dell'educazione fisica e dello sport; sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi. 2° Anno: fisiologia dell'esercizio fisico; biomeccanica dell'esercizio fisico; metodologia dell'allenamento sportivo; scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva; fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I; farmacologia e tossicologia del doping; igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva; traumatologia degli sport. 3° Anno: fisiologia applicata agli sport; valutazione funzionale dello sport; fisiopatologia e rieducazione funzionale; rianimazione e pronto soccorso; medicina legale e infortunistica legata agli sport; fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari; fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II. La scuola svolgerà brevi corsi integrativi che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo. Art. 159. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento (art. 158), previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Art. 160. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978 Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 171
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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. | Portale Normativo