Titolo II

Art. 7

In vigore dal 2 dic 1978
L' della legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente: "Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno: 1) il rappresentante del commissariato del Governo; 2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo; 3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo; 4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali; 6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno; 7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno. Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-7

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Art. 7 Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73. | Portale Normativo