Titolo II
Art. 7
In vigore dal 2 dic 1978
L' della legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vicepresidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno:
1) il rappresentante del commissariato del Governo;
2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo;
3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo;
4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali;
6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno;
7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno.
Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;705#art-7