Art. 1

In vigore dal 28 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 108, 109, 113 e 114, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 108. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annesse scuole di specializzazione che conferiscono, al termine del periodo per ciascuna di esse stabilito, e dopo il superamento delle relative prove d'esame, il diploma di specialista da rilasciarsi ai sensi di legge. Possono iscriversi alle scuole di specializzazione solo i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 109. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 113. - Per ogni scuola è fissato un numero minimo ed un numero massimo di iscritti. Ogni volta se ne riconosca l'opportunità, per particolari contingenze, la facoltà potrà sospendere le iscrizioni al primo anno di singole scuole, dietro proposta del direttore della scuola. Ai singoli anni di corso possono essere trasferiti da altre scuole a ordinamento paritetico allievi che dimostrino la iscrizione, la frequenza o gli esami sostenuti nella scuola di provenienza nell'ambito del numero dei posti stabiliti dallo statuto delle scuole di specializzazione. Il giudizio di ammissione spetta al giudizio della scuola e deve essere ratificato dalla facoltà di medicina e chirurgia. Art. 114. - Non sono acconsentite abbreviazioni di corso. Gli articoli 125, 126 e 127, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 125. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in pediatria. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di 9 (nove) per anno di corso e complessivamente di trentacinque per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 126. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica ed ortottica; otorino e foniatria; odonto; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. Art. 127. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 131 e 132, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 131. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di otto per i primi due anni e sette per gli ultimi due anni di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) igiene del lavoro I; 2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I; 3) tecnologia industriale; 4) statistica medica e biometria; 5) tecniche di laboratorio. 2° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro I; 2) igiene del lavoro II; 3) fisiologia del lavoro ed ergonomia II; 4) psicologia del lavoro; 5) tossicologia industriale. 3° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro II; 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I; 3) epidemiologia delle malattie da lavoro; 4) radiobiologia e radioprotezione; 5) dermatologia professionale. 4° Anno: 1) patologia e clinica delle malattie da lavoro III; 2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II; 3) pronto soccorso; 4) medicina legale e delle assicurazioni; 5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivo, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante Vanno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 133, 134 e 135, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 133. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di urologia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 134. - Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti: ===================================================================== Insegnamenti | Esami ===================================================================== 1° Anno: | --------------------------------------------------------------------- 1) anatomia sistematica e |1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario|topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; |e genitale maschile; --------------------------------------------------------------------- 2) fisiologia dell'apparato |2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; |urinario e genitale maschile; --------------------------------------------------------------------- 3) batteriologia in urologia; |3) batteriologia in urologia. --------------------------------------------------------------------- 4) semeiotica funzionale e | strumentale dell'apparato | uro-genitale I. | --------------------------------------------------------------------- 2° Anno: | --------------------------------------------------------------------- 1) semeiotica funzionale e |1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato |strumentale dell'apparato uro-genitale; |uro-genitale II; --------------------------------------------------------------------- 2) le nefropatie mediche; |2) le nefropatie mediche; --------------------------------------------------------------------- 3) anatomia chirurgica |3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale maschile; |maschile. --------------------------------------------------------------------- 4) patologia dell'apparato | urinario e genitale maschile I; | --------------------------------------------------------------------- 5) radiologia dell'apparato | urinario e genitale maschile I. | --------------------------------------------------------------------- 3° Anno: | --------------------------------------------------------------------- 1) patologia dell'apparato |1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile; --------------------------------------------------------------------- |2) radiologia dell'apparato 2) radiologia dell'apparato |urinario e genitale parato urinario e genitale maschile II; |urinario e genitale maschile; --------------------------------------------------------------------- 3) le affezioni cutanee e veneree |3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; |nei riguardi dell'urologia; --------------------------------------------------------------------- 4) andrologia |4) andrologia. --------------------------------------------------------------------- 4° Anno: | --------------------------------------------------------------------- 1) anatomia e istologia patologica|1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale |dell'apparato urinario e genitale maschile; |maschile; --------------------------------------------------------------------- 2) farmacoterapia delle affezioni |2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali; |uro-genitali; --------------------------------------------------------------------- 3) anestesia e trattamento pre e |3) anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato |post-operatorio del malato urologico; |urologico; --------------------------------------------------------------------- 4) nefrologia chirurgica |4) nefrologia chirurgica. --------------------------------------------------------------------- 5) clinica urologica I; | --------------------------------------------------------------------- 6) procedimenti di chirurgia | endoscopica I. | --------------------------------------------------------------------- 5° Anno: | --------------------------------------------------------------------- 1) clinica urologica II; |1) clinica urologica; --------------------------------------------------------------------- 2) patologia e clinica urologica |2) patologia e clinica urologica infantile; |infantile; --------------------------------------------------------------------- 3) urologia ginecologica; |3) urologia ginecologica; --------------------------------------------------------------------- |4) interventi e procedimenti 4) procedimenti di chirurgia |operatori sull'apparato urinario e endoscopica II; |genitale maschile. --------------------------------------------------------------------- 5) la chirurgia dell'intestino; | --------------------------------------------------------------------- 6) la chirurgia vascolare; | --------------------------------------------------------------------- 7) interventi e procedimenti | operatori dell'apparato urinario e| genitale maschile. | Art. 135. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria di cui agli articoli da 156 a 164 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia. Gli articoli 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 165. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università di Cagliari e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Art. 166. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 167. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 168. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 169. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 170. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 171. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione II; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Art. 172. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi 2 sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 173, 174 e 175, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 173. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di cardiologia e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per esami. Art. 174. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare I; 3) biologia e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I; 5) informatica medica e strumentazione biomedica I. 2° Anno: 1) anatomia patologica I; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare II; 3) patologia e clinica cardiovascolare I; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II; 5) informatica medica e strumentazione biomedica II; 6) radiologia I; 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica II; 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III; 3) patologia e clinica cardiovascolare II; 4) radiologia II; 5) terapia medica e farmacologia clinica I. 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV; 2) patologia e clinica cardiovascolare III; 3) terapia medica e farmacologia clinica II; 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 175. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Gli articoli 176, 177 e 178, relativi alla scuola di specializzazione in fisiologia e scienza dell'alimentazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione Art. 176. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La scuola comprende i tre indirizzi seguenti: a) indirizzo dietetico; b) indirizzo nutrizionistico; c) indirizzo tecnologico. Le finalità dei vari indirizzi, nonché i titoli di studio per le iscrizioni ai medesimi sono: a) l'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare, altresì, la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana. A tale indirizzo possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente; b) l'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori. A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali; c) l'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutritivi ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore. A tale indirizzo possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Nella scuola di Cagliari sono attualmente attivati gli indirizzi, di cui ai punti: a) indirizzo dietetico; b) indirizzo nutrizionistico. La scuola si riserva di attivare l'indirizzo tecnologico in considerazione del rapporto strutture-specializzandi. Art. 177. - Il numero massimo degli iscritti al corso di ciascun indirizzo attivato è di cinque per anno. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma precedente. La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 178. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno, comune ai tre indirizzi: 1) chimica degli alimenti; 2) biochimica della nutrizione; 3) fisiologia generale della nutrizione; 4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari. 2° Anno, comune ai tre indirizzi: 1) fisiologia della nutrizione umana; 2) igiene alimentare ed elementi della legislazione; 3) istituzioni di tecnologie alimentari; 4) biochimica patologica della nutrizione. 3° Anno, distinto per i tre indirizzi: a) indirizzo dietetico: 1) alimentazione umana; 2) dietetica nell'età adulta; 3) dietetica nell'infanzia; 4) dietetica per le collettività; 5) malattie da alimentazione e dietoterapia; 6) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi; b) indirizzo nutrizionistico: 1) alimentazione umana; 2) alimentazione degli animali da allevamento e da laboratorio; 3) ecologia e geografia dell'alimentazione; 4) economia e statistica applicata all'alimentazione; 5) tecnica dei rilevamenti alimentari; 6) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari; c) indirizzo tecnologico: 1) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare; 2) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale; 3) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale; 4) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni. Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un unico esame generale su tutte le discipline che sono materie di insegnamento, davanti ad una commissione di docenti delle varie discipline. Il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione sarà conseguito dopo discussione di una tesi scritta. Sul diploma di specializzazione sarà indicato l'indirizzo prescelto. Per le altre condizioni di ammissione, tasse e modalità, si applicano le norme previste per tutte le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia. Gli articoli 185, 186, 187, 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 185. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. Art. 186. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 187. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 188. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di otto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per esami e titoli. Art. 189. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica I; biologia della senescenza I; fisiopatologia I; geriatria sociale I; semeiotica I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria I. 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica II; biologia della senescenza II; fisiopatologia II; geriatria sociale II; semeiotica II; radiologia e radioterapia I; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria II. 3° Anno: nefrologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia: e radioterapia II; principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria III; clinica geriatrica I; terapia medica I; pratica geriatrica extraospedaliera I. 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale; geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica II; terapia medica II; pratica geriatrica extraospedaliera II. Art. 190. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Gli articoli 208, 209, 210, 211 e 212, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 208. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in nefrologia. Art. 209. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Per sole ragioni di forza maggiore la facoltà, a seguito della mancanza di professori di ruolo o fuori ruolo della materia o materia affine disponibile, può proporre che la direzione della scuola sia assunta temporaneamente dal professore incaricato della stessa materia. Art. 210. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di 2 (due) per anno di corso e complessivamente di 8 (otto) iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: struttura ed ultrastruttura normale del rene; aspetti biochimici della funzione renale; fisiologia renale; microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; genetica applicata alla nefrologia; semeiotica renale I. 2° Anno: struttura ed ultrastruttura patologica del rene; patologia del ricambio idroelettrolitico; insufficienza renale; rene e ipertensione arteriosa; semeiotica renale II; nefropatie tubulari. 3° Anno: nefropatie glomerulari; nefropatie interstiziali; nefropatie vascolari; terapie dietetica e dialitica I; farmacologia d'interesse nefrologico. 4° Anno: nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche; terapia dietetica e dialitica II; fisiopatologia e clinica del trapianto renale; aspetti di nefrologia nell'età pediatrica; problemi chirurgici in nefrologia; terapia medica delle nefropatie. Art. 212. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. L'art. 222, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 222. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, con sede presso la clinica otorinolaringoiatrica. L'art. 223, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dodici per l'intero corso di studi. Dopo l'art. 228, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 229. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la patologia speciale medica e metodologia 3ª e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Art. 230. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 231. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 232. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 233. - Il numero massimo di allievi è di 1 (uno) per anni di corso e complessivamente di 4 (quattro) iscritti per l'intero corso di studi. Art. 234. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 235. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) epidemiologia generale delle malattie infettive; 2) batteriologia e micologia; 3) virologia; 4) parassitologia; 5) immunologia generale. 2° Anno: 1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive; 2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; 3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; 4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; 5) anatomia patologica; 6) genetica. 3° Anno: 1) clinica delle malattie infettive I; 2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; 3) radiologia; 4) medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: 1) clinica delle malattie infettive II; 2) malattie tropicali; 3) legislazione sanitaria delle malattie infettive; 4) farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 236. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Art. 237. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialità. Art. 238. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive. Art. 239. - Le tasse di specializzazione saranno così suddivise: ===================================================================== | Primo anno | Altri anni | Fuori corso ===================================================================== Immatricolazione | 20.000 | - | Iscrizione | 50.000 | 50.000 | 50.000 Esami prof | 10.000 | 10.000 | Laboratori | 200.000 | 200.000 | 180.000 Assicurazione | 1.000 | 1.000 | 1.000 Riscaldamento | 5.000 | 5.000 | 5.000 Totale | 286.000 | 266.000 | 236.000 L'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1976, n. 538, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede preso la clinica chirurgica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: embriologia e genetica delle malformazioni congenite; anatomia patologica generale I; diagnostica radiologica e nucleare generale; anestesiologia; clinica pediatrica I; patologia e clinica chirurgica generale I. 2° Anno: patologia e clinica chirurgica generale II; rianimazione e terapia intensiva I; anatomia patologica generale II; diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili; clinica pediatrica II. 3° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica I; endocrinologia pediatrica; tecnica chirurgica generale; rianimazione e terapia intensiva II; chirurgia neonatale. 4° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica II; neurochirurgia pediatrica; tecnica chirurgica pediatrica; ortopedia pediatrica; chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica. 5° Anno: patologia e clinica chirurgica pediatrica III; otorinolaringoiatria pediatrica; cardiochirurgia pediatrica; urologia pediatrica. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1978 Registro n. 132 Istruzione, foglio n. 307
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;879#art-1

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