Art. 1
In vigore dal 21 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 5 aprile 1966, allegati alla risoluzione A.319(IX), adottata a Londra il 12 novembre 1975, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 29 della convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 24
Visto, il Ministro degli affari esteri
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;772#art-1