Art. 1
In vigore dal 16 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;
Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della suddetta Università del 6 giugno 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di semeiotica medica della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;
Vista la deliberazione della prima facoltà di medicina e chirurgia del 17 novembre 1977 della stessa Università che consente al passaggio del posto di assistente ordinario di cui sopra alla cattedra di semeiotica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia poiché ha ritenute valide le ragioni della richiesta del trasferimento del posto suddetto;
Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pier Luigi Mattioli e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di semeiotica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di semeiotica medica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Luigi Mattioli, alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 124 Istruzione, foglio n. 129
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;759#art-1