Art. 3

In vigore dal 9 nov 1978
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1978 Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 9
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-19;650#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo