Art. 3
In vigore dal 9 nov 1978
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8 della legge 14 marzo 1977, n. 73.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-19;650#art-3