Art. 1
In vigore dal 4 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12, punto 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente provvedimenti per la garanzia del salario;
Considerato che il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1975 della gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni ha registrato, tra le entrate e le uscite, una differenza superiore al 10 per cento;
Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali;
Sentito il comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9, novembre 1945, n. 788;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1978, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni dalle imprese industriali è determinata nella misura dell'1,30 per cento della retribuzione calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per le imprese industriali fino a 50 dipendenti l'aliquota del contributo è determinata nella misura dell'uno per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1978
PERTINI
SCOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 69
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;898#art-1