Art. 1
In vigore dal 4 feb 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 14;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1058;
Visto l'art. 8, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini;
Considerato che il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 1975, ha registrato, tra le entrate e le uscite delle contabilità separate dalla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni, distintamente considerate, una differenza superiore al 10 per cento;
Rilevato che si sono verificati i presupposti che rendono obbligatoria la modifica delle aliquote dei contributi dovuti alle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia della Cassa, integrazione guadagni dalle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, ed all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 1978
PERTINI
SCOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1979
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-14;897#art-1