Art. 2
In vigore dal 22 dic 1978
Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche ed attuariali è rilasciata dalla facoltà di economia e commercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo, sono quelli fissati dalla tabella VII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con la seguente modificazione: il secondo periodo del primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è sostituito dal seguente: "Dovrà anche aver superato gli esami di due lingue straniere da scegliere tra quelle il cui insegnamento (triennale) è impartito nella facoltà. Lo studente, inoltre, deve aver ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 settembre 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1978
Registro n. 127 Istruzione, foglio n. 248
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;773#art-2