Art. 1

In vigore dal 15 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge del 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1957, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di zoocolture della facoltà di agraria dell'Università di Perugia; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia del 10 novembre 1977, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di alimentazione e nutrizione animale della stessa Università al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente ed alle carenze che ne derivano sia dal lato didattico che da quello scientifico per la cattedra interessata; Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Perugia del 14 febbraio 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di alimentazione e nutrizione animale della stessa Università; Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di zoocolture dell'Università di Perugia risulta attualmente ricoperto dal dott. Girolamo Bosi e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di alimentazione e nutrizione animale della suddetta Università; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zoocolture della facoltà di agraria dell'Università di Perugia, con decreto ministeriale 19 aprile 1957, è attribuito, unitamente al titolare dott. Girolamo Bosi, alla cattedra di alimentazione e nutrizione animale della facoltà di medicina veterinaria della stessa Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978 Registro n. 124 Istruzione, foglio n. 131
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;756#art-1

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