Art. 1

In vigore dal 24 mar 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 dei 31 luglio 1976, e in particolare il secondo comma, con il quale, a decorrere dal 1 novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è stato attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della stessa facoltà ed Università, unitamente al titolare dott. Domenico Zotti; Visto il decreto rettorale dell'Università di Bari del 5 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti regionale, addì 25 ottobre 1976, registro n. 11, foglio n. 132, con il quale il dott. Domenico Zotti, è cessato per volontarie dimissioni dall'ufficio di assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari; Considerato che alla data del 1 novembre 1975, il dott. Domenico Zotti non poteva essere trasferito in qualità di assistente ordinario essendo già cessato da detta qualifica a decorrere dal 1 marzo 1975; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 1023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, con il quale, a decorrere dal 1 novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è stato attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della stessa facoltà e Università, unitamente al titolare dott. Domenico Zotti, è annullato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1979 Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 379
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-12;1008#art-1

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