Art. 1
In vigore dal 28 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato, tra l'altro, con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973;
Visti gli articoli 15, 23, 39 ed, in particolare, l'art. 31 del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
Considerata la richiesta formulata dal fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con delibera del 10 febbraio 1978;
Sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
Ritenuta la necessità di aumentare i valori delle marche, da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, nonché l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al fondo;
Considerato che i predetti aumenti si rendono necessari in dipendenza dell'aumento delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati nelle seguenti misure:
per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:
se il valore dichiarato della merce
non supera L. 1.000.000................ L. 250 se il valore suddetto supera L. 1.000.000
ma non L. 5.000.000.................. L. 600 se il valore suddetto supera L. 5.000.000
ma non L. 25.000.000................. L. 1.150 se il valore suddetto supera L. 25.000.000
ma non L. 100.000.000................. L. 2.000 se il valore suddetto supera L. 100.000.000
ma non L. 500.000.000................. L. 5.000 se il valore suddetto supera L. 500.000.000...... L. 10.000
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per navi:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate........ L. 600 di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non
a 5.000 tonnellate.................. L. 2.000 di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non
a 10.000 tonnellate.................. L. 5.000 di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate..... L. 10.000 per ogni altra dichiarazione, nonché per ogni altra
istanza o ricorso................... L. 350
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), g) del predetto art. 20 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in esse comprese.
Contributo personale annuo.............. L. 360.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI
- SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 385.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-08-04;529#art-1