Art. 1

In vigore dal 9 feb 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia generale. Il primo comma dello stesso art. 147 è abrogato e sostituito con il seguente: Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'art. 178 del testo unico 3 agosto 1933, n. 1592. Gli articoli 149, 156, 157, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 149. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 156. - A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia. Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione. La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'Università corredata dal diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Ogni commissione esaminatrice è costituita dal direttore della scuola di specializzazione che la presiede, da un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine e da un libero docente in una materia compresa nel piano di studio della scuola stessa. La commissione è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. La graduatoria deve essere approvata dal consiglio di facoltà. Art. 157. - Non sono consentite abbreviazioni di corso. Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale. Scuola di specializzazione in patologia-generale Art. 197. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 198. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. Art. 199. - Alla scuola vengono ammessi anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 200. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Le iscrizioni sono fissate in cinque per anno di corso (totale venti iscritti per l'intero corso). Art. 201. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° BIENNIO (Propedeutico) 1° Anno: istituzioni di patologia generale; patologia delle infezioni; epidemiologia e patologia ambientale; immunologia; parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: radiobiologia e patologia da radiazioni; oncologia generale; immunologia ed analisi immunologiche; immunopatologia; analisi chimico-cliniche; fisiopatologia generale 1° corso (metabolismo e sistema endocrino). 2° BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale) 3° Anno: diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; fisiopatologia generale 2° corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: diagnostica oncologica; diagnostica istopatologica; diagnostica ultrastrutturale; fisiopatologia generale 3° corso (fegato, sistema digerente renale, respiratorio). 2° BIENNIO (Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: tecniche di batteriologia; tecniche di virologia; tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: statistica e biometria; culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; tecniche ematologiche; tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 202. - La direzione della scuola è affidata a un professore di ruolo o fuori ruolo di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 203. - Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Art. 204. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale. Oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta preferibilmente di carattere sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 109
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