Art. 1
In vigore dal 5 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con cui fu attribuito un posto di assistente ordinario alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma;
Considerato che il posto stesso è disponibile dal 2 settembre 1974 a seguito della nomina a professore straordinario del dott. Carlo Arduini, ultimo titolare del posto, così come si evince dalla nota del 27 giugno 1978, protocollo G/84985 e del telegramma 6 luglio 1978 del rettore dell'Università di Roma;
Considerato che sul posto stesso non insistono soprannumerari che lo avrebbero riassorbito;
Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Vista la nota del 28 giugno 1978 con cui il titolare della cattedra di tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma fa presente le aumentate esigenze didattiche e scientifiche dell'insegnamento stesso;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
.
Dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma, è recuperato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-25;550#art-1