Art. 1

In vigore dal 23 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma; Vista la nota del 27 giugno 1978, prot. G-84985 e il telegramma del 6 luglio 1978 da cui si evince che il posto in questione non è mai stato ricoperto da un titolare ma solo da un incaricato, peraltro cessato dal 10 maggio 1974, e che sul posto stesso non insistono soprannumerari che lo avrebbero riassorbito; Considerato che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349; Vista la nota del 27 maggio 1978, con cui il titolare della cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena lamenta l'insufficienza dell'organico dei posti di assistente alla sua cattedra impegnata in una ricerca di rilevanza internazionale che potrebbe essere paralizzata proprio per la mancanza di personale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di chimica fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è recuperato.
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