Art. 1
In vigore dal 3 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola).
Art. 171, terzo comma - è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in audiologia è stabilito in trenta (dieci per anno di corso).
Art. 192 - è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti).
Art. 213, quarto comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è stabilito in cinquanta per anno di corso.
Art. 215, ultimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente è stabilito in venticinque per anno di corso.
Art. 235, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in nefrologia medica è stabilito in quindici per anno di corso.
Art. 238, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in trenta per anno di corso.
Art. 242, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in oculistica è stabilito in venti per anno di corso.
Art. 245, secondo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è stabilito in quindici per ogni anno di corso.
Art. 247, settimo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in quaranta per anno di corso.
Art. 263, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio è stabilito in trenta per anno di corso.
Art. 264, terzo comma - è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in urologia è stabilito in venti per anno di corso.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva (seconda scuola).
Art. 265. - La seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso un istituto di materie chirurgiche e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di cento iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale I); fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale I);
anatomia ed istologia patologica (biennale I);
patologia chirurgica (triennale I).
2° Anno:
anatomia descrittiva e topografica specialistica (biennale II); fisiopatologia e semeiotica funzionale (biennale II);
anatomia ed istologia patologica (biennale II);
patologia chirurgica (triennale II);
semeiotica chirurgica (triennale I);
radiologia e medicina nucleare (triennale I);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale I). 3° Anno:
patologia chirurgica (triennale III);
semeiotica chirurgica (triennale II);
radiologia e medicina nucleare (triennale II);
endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale II); clinica e terapia chirurgica (triennale I);
tecniche operatorie (triennale I).
4° Anno:
semeiotica chirurgica (triennale III);
radiologia e medicina nucleare (triennale III); endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (triennale III); clinica e terapia chirurgica (triennale II);
tecniche operatorie (triennale II);
anestesia e rianimazione;
riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
clinica e terapia chirurgica (triennale III);
tecniche operatorie (triennale III);
chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
terapia intensiva.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato è obbligatorio per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 273. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento della specializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1978
Registro n. 119 Istruzione, foglio n. 58
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-18;710#art-1