Art. 1

In vigore dal 22 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla prima cattedra di clinica medica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma; Viste le deliberazioni del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 3 aprile 1978 e del 18 maggio 1978, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di patologia medica della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata; Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà omonima dell'Università di Roma del 19 aprile 1978 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia medica dell'Università di Napoli; Considerato che il posto di assistente ordinario della prima cattedra di clinica medica generale dell'Università di Roma, risulta attualmente ricoperto dal dottor Giuseppe Giuffrida e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di patologia medica dell'Università di Napoli; Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà; Considerata l'affinità degli insegnamenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, con decreto ministeriale luglio 1994, alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1949, registro n. 28, foglio n. 39, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Giuffrida, alla cattedra di patologia medica della seconda facoltà omonima dell'Università di Napoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 297
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