Art. 2

In vigore dal 29 lug 1978
Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di microbiologia I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma e specificatamente per un assistente virologo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1978 Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 114
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Art. 2 Recupero di un posto di assistente ordinario e sua assegnazione alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma. | Portale Normativo