Art. 3
In vigore dal 23 gen 1979
A decorrere dal 1 luglio 1978 i seguenti uffici consolari di 2ª categoria: i vice consolati in: Antofagasta, Arica, Concepcion, Copiapo, Iquique, La Serena, Punta Arenas, Taica, Temuco, Valdivia e le agenzie consolari in: Osorno, Rengo, San Antonio e Traiguen, già dipendenti dal consolato generale in Valparaiso, passano alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Santiago.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
FORLANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1978
Registro n. 459 Esteri, foglio n. 209
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-22;857#art-3