Art. 10

In vigore dal 5 nov 1978
La gestione dei servizi del centro residenziale compete all'Università e può essere affidata in appalto o in concessione, in base a criteri di economicità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-10

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Art. 10 Costituzione di un centro residenziale presso l'Universita' degli studi della Calabria. | Portale Normativo