Art. 1
In vigore dal 21 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 10 è soppresso e sostituito dal seguente:
Il consiglio di facoltà si compone:
a) del preside;
b) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
c) dei professori incaricati stabilizzati;
d) da quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e dagli assistenti di ruolo;
e) da un rappresentante dei contrattisti;
f) da un rappresentante dei titolari di assegni o borse di studio.
Partecipano inoltre alle riunioni del consiglio di facoltà cinque rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità previste dalla vigente legislazione nazionale.
Per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di professori di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, il consiglio di facoltà è composto dalle persone di cui ai punti a) e b).
Per tutte le questioni relative alla attivazione e al conferimento di incarichi il consiglio di facoltà è composto dalle persone di cui ai punti a), b) e c).
I rappresentanti degli studenti hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengono di interesse degli studenti.
Sulle loro proposte, il consiglio di facoltà e tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata. Il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal preside di facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 298
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;598#art-1