Art. 1
In vigore dal 20 mag 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 257, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, sono apportate le seguenti modifiche:
a) I seguenti insegnamenti semestrali modificano la durata del corso in annuali:
bachicoltura e apicoltura;
allevamento vegetale;
demografia zootecnica;
fisioclimatologia animale;
fisiologia e tecnica della riproduzione animale;
genetica del miglioramento animale;
igiene zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
tecnica del diserbo;
lotta biologica ed integrata;
biologia e tecnica della riproduzione sementiera.
b) L'insegnamento complementare di nematologia (semestrale) muta la denominazione in nematologia agraria e modifica la sua durata in annuale.
L'insegnamento complementare di economia e regolamentazione del commercio internazionale e comunitario dei prodotti agricoli (semestrale) muta la denominazione in commercio internazionale dei prodotti agricoli e modifica la sua durata in annuale.
L'insegnamento complementare di avicoltura e coniglicoltura (semestrale) viene soppresso e sostituito con i seguenti insegnamenti:
avicoltura (annuale);
allevamento del coniglio, degli animali da pelliccia, da laboratorio e da ripopolamento (annuale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 23
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;1042#art-1