Art. 1
In vigore dal 12 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1939, n. 1098 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso in data 29 aprile 1978;
Visto altresì il precedente parere del Consiglio superiore in data 11 marzo 1978;
Considerato che il corso di laurea in storia non è ancora stato istituito presso l'Università degli studi di Cagliari e considerato che tale parere del Consiglio superiore è favorevole all'inclusione della disciplina di "politica economica europea" tra le materie complementari del corso di laurea in lettere (indirizzo moderno) della medesima Università, anche in relazione al superiore interesse degli studi;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
paleografia latina;
istituzioni medioevali;
storia della Spagna e dell'America Latina;
preistoria e protostoria europea;
religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente;
sociologia dell'educazione;
sociolinguistica;
politica economica europea (per l'indirizzo moderno).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1978
Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 332
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-02;657#art-1