Art. 2

In vigore dal 19 lug 1978
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1962, n. 1043 e decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 227. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1978 LEONE PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978 Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 176
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-01;319#art-2

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