Art. 1

In vigore dal 19 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio e industria di Genova; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1115, con i quali sono state apportate variazioni alla predetta tariffa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1969, n. 1233, che prevede facilitazioni nei diritti di quotazione per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale; Vista la deliberazione n. 799 del 14 dicembre 1976, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per le azioni di risparmio e per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: . La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di, commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura: a) Titoli del debito pubblico..| Titoli delle aziende autonome| dello Stato.........| Titoli emessi da regioni, pro- > Esenti vince e comuni. | Obbligazioni fondiarie ed edi-| lizie b) Titoli garantiti dallo Stato.| Diritto fisso lire Titoli assimilati o parificati| 100.000, diritto alle obbligazioni fondiarie| proporzionale L. ed edilizie......... > 1.000 per ogni Titoli assimilati o parificati| miliardo di ca- alle cartelle di credito co-| pitale in circo- munale e provinciale....| lazione L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore. Per le nuove ammissioni l'ammontare dei diritti per l'anno in corso si computa - in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno - sull'importo del capitale da ammettere a quotazione, aggiungendo, ai fini della determinazione dell'aliquota spettante, anche l'eventuale capitale già quotato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-01;318#art-1

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