Art. 1

In vigore dal 29 dic 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1965, n. 1074, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico La tabella A, annessa allo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo è ampliato come segue: facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: professori di ruolo (10 + 2) + 1; totale n. 12 + 1; facoltà di ingegneria: professori di ruolo (6 + 2); totale n. 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1978 LEONE PEDINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1978 Registro n. 127 Istruzione, foglio n. 251
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;790#art-1

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